LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 30-04-1996
REGIONE PIEMONTE

Adeguamento alla legge 28 dicembre 1995, nº
549 nonchè disposizioni inerenti il Consiglio
Regionale, il Fondo Investimenti Piemonte e il
cofinanziamento di regolamenti comunitari

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 19
del 8 maggio 1996

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7  

Allegato 1:
1  

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

ALLEGATO 1:

Allegato B - Schede FIP 1996 relative ai Settori
Turismo e Termalismo (art. 4).

 SCHEDA TURISMO
 Obiettivo: Favorire la qualificazione e il potenziamento
delle strutture ricettive e degli impianti
turistici con particolare riferimento agli interventi
previsti nelle azioni sottoindicate:
  Azione n. 1 - Qualificazione e potenziamento delle
strutture alberghiere.  L' azione comprende la realizzazione
di nuovi posti letto alberghieri;  la dotazione
delle strutture alberghiere di infrastrutture
complementari atte a migliorare qualitativamente
l' offerta;  l' adeguamento alle norme in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzione
incendi, tutela igienico - sanitaria;  la realizzazione
di ascensori e di interventi per migliorare
la compatibilità  ambientale (risparmio energetico,
contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento
acque, ecc).  Sono esclusi dal finanziamento gli
interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono
la dotazione dei servizi igienici privati in
tutte le camere.
  Azione n. 2 - Interventi turistici per migliorare la
funzione di parchi naturali.  L' azione comprende gli
interventi turistici in aree parco o direttamente
funzionali alla fruizione dei parchi naturali ed in
particolare alla realizzazione e al miglioramento di
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
(alberghi, campeggi, affittacamere), di strutture turistiche
complementari per attività  sportive e ricreative
connesse alla realtà  naturalistica.  Sono
esclusi dal finanziamento gli interventi nelle strutture
alberghiere che non prevedono la dotazione
dei servizi igienici privati in tutte le camere.
  Azione n. 3 - Miglioramento degli impianti di risalita.
  L' azione comprende la sostituzione, la manutenzione
e la revisione tecnica degli impianti di
risalita, che non comportino incremento di capacità 
ricettiva del sistema sciistico.
  Azione n. 4 - Adeguamento strutture ricettive per
il turismo sociale.  L' azione comprende la ristrutturazione
e il miglioramento delle strutture ricettive
per il turismo sociale (case per ferie) disciplinate
dalla LR 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere), con priorità  per
gli interventi di adeguamento alle norme in materia
di igiene, sanità , sicurezza, prevenzione incendi,
abbattimento barriere architettoniche e per gli
interventi diretti a migliorare la compatibilità  ambientale
(risparmio energetico, contenimento e
smaltimento rifiuti, smaltimento delle acque, ecc).
  Beneficiari: Piccole imprese operanti nel settore
turistico per la realizzazione degli interventi individuati
nelle Azioni 1 - 2 - 3;  Enti e Associazioni
operanti senza scopo di lucro per la realizzazione
degli interventi individuati nell' Azione 4.
  Tipo ed entità  del finanziamento: Finanziamento
a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso
zero) fino al 50% della spesa ammissibile per un
importo massimo di contribuzione pari a
L. 500.000.000 per intervento e per soggetto: per le
Azioni 1 e 3 sono ammissibili gli interventi il cui
costo non sia inferiore a L. 100.000.000, per le
Azioni 2 e 4 sono ammissibili gli interventi il cui
costo non sia inferiore a L. 50.000.000.
  La spesa ammissibile comprende gli interventi
strutturali e le connesse attrezzature e arredi.
  Il contributo è  liquidato previa presentazione di
apposita cauzione fidejussoria (bancaria o assicurativa),
di importo pari al contributo concesso a
garanzia della realizzazione del progetto e restituzione
del contributo stesso, che sarà  progressivamente
svincolata dopo l' ultimazione dei lavori, in
relazione alle rate costanti annue versate a rimborso
del finanziamento.
  Qualora si verifichi una riduzione dell' investimento
per minori opere realizzate, sulla quota eccedente
il contributo effettivamente concedibile,
sarà  applicata la rivalutazione per il periodo che
decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione
della quota eccedente.
  Tempi: Realizzazione ed ultimazione degli interventi
entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
  I lavori relativi alla realizzazione degli interventi
devono aver avuto inizio dopo l' 1 gennaio
1996.
  Domande: Corredate da: relazione illustrativa
dell' intervento proposto, che specifichi finalità , caratteristiche
generali dell' intervento, eventuali previsioni
in piani aziendali, internazionali, o altri
piani, tempi di attuazione, caratteristiche tecniche
dell' intervento;  progetto definitivo (redatto secondo
le indicazioni fornite dal comma 4, art. 16 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata e integrata
dal DL 3 aprile 1995, n. 101);  per gli impianti
di risalita anzichè  il progetto definitivo si richiedono
gli elaborati progettuali in relazione al
tipo di intervento, secondo i parametri definiti dalla
DGR n. 128- 39051 del 10 luglio 1990;  dettagliato
preventivo di spesa (computo metrico estimativo
redatto a misura per lavori e opere edili);
  concessione o autorizzazione edilizia, ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, (qualora non ancora
rilasciata dovrà  essere trasmessa entro i termini
stabiliti dalla deliberazione di ammissione);  certificato
di iscrizione al registro delle imprese della
Camera di Commercio (per le sole imprese).  Le
domande e relativa documentazione dovranno essere
presentate in conformità  alle norme in materia
di imposta di bollo.
  Criteri di selezione dei progetti: Le domande saranno
esaminate sotto il profilo della correttezza
formale, dell' idoneità  tecnica - economica, della validità 
rispetto agli obiettivi di ciascuna azione, tenuto
conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutività .
  Il punteggio massimo concedibile per ciascun
criterio risulta:
  Caratteristiche dell' intervento:
- idoneità  tecnica e funzionale punti max 2
- congruità  dei costi punti max 2
- ipotesi gestionale punti max 2
  Finalizzazione dell' intervento:
- corrispondenza e significatività 
agli obiettivi dell' Azione punti max 6
- contributo allo sviluppo locale
e all' occupazione punti max 2
- intervento non rientrante nelle aree
del regolamento CEE 2081/ 93 punti max 4
  Fattibilità  dell' intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle
caratteristiche e finalizzazione dell' intervento
deve essere moltiplicato per i coefficienti
sotto indicati)
- immediata cantierabilità  x 1,5
- fattibilità  tecnico - amministrativa x 1
- intervento non fattibile 0
  Ogni intervento sarà  sottoposto a valutazione in
riferimento a ciascuno dei criteri sopra descritti.
  La valutazione sarà  effettuata da un Gruppo tecnico
di lavoro nominato dalla Giunta Regionale e
composto da funzionari della regione esperti in
materie turistiche.  La somma dei punteggi ponderali
per ciascun criterio determinerà  il punteggio
finale ottenuto dal progetto.  Le domande saranno
ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità 
dei fondi secondo l' ordine decrescente di punteggio
ottenuto.  A parità  di punteggio sarà  preso in
considerazione l' ordine di presentazione delle domande.
  L' ammissione ai contributi sarà  deliberata dalla
Giunta Regionale entro 120 giorni dal termine
di presentazione delle domande.  La Giunta Regionale
determinerà  con la medesima deliberazione
le modalità  necessarie all' attuazione degli
interventi.
  Scadenza: Le domande dovranno essere presentate
entro 90 giorni dall' approvazione della presente
scheda.
  Settore regionale a cui presentare le domande:
  Settore Turismo, Sport e Tempo libero.
 SCHEDA TERMALISMO
 Obiettivo: Favorire lo sviluppo qualitativo e
quantitativo del sistema termale piemontese, mediante
la destagionalizzazione dell' attività , riorganizzando
e qualificando maggiormente la ricettività 
alberghiera e gli stabilimenti di cura.  Gli interventi
ammissibili sono:
  a - ristrutturazione e ammodernamento degli
stabilimenti termali nei loro vari reparti di cura
tradizionali (lutoterapia, balneoterapia, inalazioni,
autroterapia, idropinoterapia, ecc) e di cure alternative
ed innovative, finalizzate al benessere e al
fitness (nuovi gabinetti per massaggi, cure estetiche,
ecc);  loro dotazione di impianti per attività 
di tipo termalistico (piscine termali, bagni romano -
irlandesi, ecc);
  b - miglioramento degli standard qualitativi degli
alberghi, loro adeguamento a norme tecniche
concernenti strutture e impianti, loro caratterizzazione
ad una fruizione turistico termale mediante
la realizzazione di strutture complementari e specialistiche
(palestre, piscine, gabinetti terapeutici
per cure benessere, fitness, ecc).  Sono esclusi dai
finanziamenti gli interventi nelle strutture alberghiere
che non prevedono la dotazione dei servizi
igienici privati in tutte le camere.
  Beneficiari: Enti e aziende a prevalente capitale
pubblico, imprese che gestiscono impianti termali
ed idropinici, imprese operanti nel settore turistico.
  Tipo e entità  del finanziamento: Finanziamento
a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso
zero) fino al 50% della spesa ammissibile per un
importo massimo di contribuzione concedibile pari
a L. 2.000.000.000 per gli interventi su stabilimenti
termali e L. 500.000.000 per gli interventi sugli alberghi.
  Sono ammissibili interventi per lotti funzionali
il cui costo di investimento non sia inferiore
a L. 100.000.000.
  Nel caso di interventi su stabilimenti termali di
proprietà  di Enti e Aziende a prevalente capitale
pubblico il contributo è  pari al 100% della spesa
ammissibile di cui 80% a rimborso quinquennale e
20% a fondo perduto;  l' importo massimo di contributo
concedibile è  pari a L. 2.000.000.000.
  Il contributo è  liquidato previa presentazione di
apposita cauzione fidejussoria (assicurativa o bancaria),
di importo pari al contributo concesso a
garanzia della realizzazione del progetto e restituzione
del contributo stesso che sarà  progressivamente
svincolata dopo l' utilizzazione dei lavori in
relazione alle rate costanti versate a rimborso del
finanziamento.
  Qualora si verifichi una riduzione dell' investimento
per minori opere realizzate, sulla quota eccedente
il contributo effettivamente concedibile
sarà  applicata la rivalutazione per il periodo che
decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione
della quota eccedente.
  Tempi: Realizzazione ed ultimazione degli interventi
entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
  I lavori relativi alla realizzazione degli interventi
devono aver avuto inizio dopo l' 1 gennaio
1996.
  Domande: Corredate da: relazione illustrativa
dell' intervento proposto che specifichi finalità , caratteristiche
generali dell' intervento, eventuali previsioni
in piani aziendali, interaziendali o altri piani,
tempi di attuazione, caratteristiche tecniche
dell' intervento;  progetto definitivo (redatto secondo
le indicazioni fornite dal comma 4, art. 16 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata e integrata
dal DL 3 aprile 1995, n. 101);  dettagliato
preventivo di spesa (computo metrico estimativo
redatto a misura per lavori e opere edili);  concessione
ed autorizzazione edilizia, ai sensi della legge
28 gennaio 1977, n. 10 (qualora non ancora rilasciata
dovrà  essere trasmessa entro i termini stabiliti
dalla deliberazione di ammissione ovvero entro
e non oltre i termini fissati per l' atto di accettazione
del contributo);  certificato di iscrizione al
registro delle imprese.  La domanda e relativa documentazione
dovranno essere presentate in conformità 
alle norme in materia di imposta di bollo.
  Criteri di selezione dei progetti: Le domande saranno
esaminate sotto il profilo della correttezza
formale dell' idoneità  tecnica - economica, della validità 
rispetto agli obiettivi tenuto conto dei criteri
di efficacia, efficienza ed esecutività .  Il punteggio
massimo concedibile per ciascun criterio risulta:
  Caratteristiche dell' intervento:
- idoneità  tecnica e funzionale punti max 2
- congruità  dei costi punti max 2
- ipotesi gestionale punti max 2
  Finalizzazione dell' intervento:
- corrispondenza e significatività 
rispetto agli obiettivi della
scheda guida punti max 6
- contributo allo sviluppo locale
e all' occupazione punti max 2
- caratterizzazione termale degli
esercizi alberghieri o dotazione
di strutture e impianti alternativi
e innovativi per gli stabilimenti
termali punti max 2
  Fattibilità  dell' intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle
caratteristiche e finalizzazione dell' intervento
deve essere moltiplicata per i coefficienti
sotto indicati)
- immediata cantierabilità  x 1,5
- fattibilità  tecnico - amministrativa x 1
- intervento non fattibile 0
  Ogni intervento sarà  sottoposto a valutazione in
riferimento a ciascuno dei criteri sopra descritti.
  La valutazione sarà  effettuata da un Gruppo tecnico
di lavoro nominato dalla Giunta Regionale e
composto da funzionari regionali esperti in materie
turistiche e termali.
  La somma dei punteggi ponderali per ciascun
criterio determinerà  il punteggio finale ottenuto
dal progetto.
  Le domande saranno ammesse a contributo nei
limiti della disponibilità  dei fondi secondo l' ordine
decrescente di punteggio ottenuto.  A parità  di punteggio
sarà  preso in considerazione l' ordine di presentazione
delle domande.
  L' ammissione ai contributi sarà  deliberata dalla
Giunta Regionale entro 120 giorni dal termine di
presentazione delle domande.  La Giunta Regionale
determinerà  con la medesima deliberazione le modalità 
necessarie all' attuazione degli interventi.
  Scadenza: Le domande dovranno essere presentate
entro 90 giorni dall' approvazione della presente
scheda.
  Settore regionale a cui presentare le domande:
Settore Turismo, Sport e Tempo libero.

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